Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 luglio, il Decreto Rilancio è diventato legge ed è entrato in vigore il 19 luglio.
Ma che cosa è cambiato e cosa no nell’iter di conversione del Decreto?
Il comma 3-bis dell’art. 182 della nuova legge recita che i voucher non avranno più durata di 1 anno, ma di 18 mesi.
Ciò significa che, in caso di recesso della prestazione effettuata entro il 31 luglio 2020 nei casi di sorveglianza sanitaria per coronavirus e non, sia che si tratti di un volo, di un viaggio in treno, in nave, in autobus, per i contratti stipulati dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, quanto pagato verrà restituito, entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso, attraverso un voucher con validità 18 mesi. Nulla si sa invece in merito ai recessi effettuati dopo il 31 luglio 2020.
Che cosa non è cambiato
La legge Rilancio ha mantenuto, al comma 3-bis, il fatto che il consumatore non possa rifiutarsi di accettare il voucher, se il recesso è esercitato entro il 31 luglio 2020. È data la possibilità di utilizzare il voucher anche per servizi erogati da un altro operatore dello stesso gruppo societario.
La durata dei voucher è di 18 mesi anche per quelli emessi prima della legge.
Che cosa è cambiato
Nel caso il voucher dei 18 mesi non venga utilizzato né per usufruire né per prenotare dei servizi, entro 14 giorni dalla scadenza, il vettore è tenuto a corrispondere al consumatore il rimborso dell’importo versato.
N.B.: Solo per i voucher emessi in relazione al trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può essere richiesto allo scadere del 12mo mese dall’emissione ed il vettore sarà tenuto a corrisponderlo entro 14 giorni dalla richiesta. Sarà quindi il consumatore a doversi attivare per richiederlo.