Segretari regionali di SUNIA e SICET – Lettera aperta
Genova, 8 maggio 2021
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria
Ai Gruppi consiliari della Regione Liguria
I sottoscritti Segretari Generali Regionali di Sunia Cgil-Sicet Cisl-, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 44/2020 e n.9/2021, rivolgono invito ai destinatari della presente perché la L.R.10/2004 e la D.G.R. 613/2018 vengano conformate a quanto disposto dalla Consulta.
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2020, ha dichiarato l’ illegittimità di quella parte della legge regionale della Lombardia (L.R. n.16/2016), che fissa il requisito della residenza ultraquinquennale come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica; nella pronuncia si evidenzia che la richiesta di tale requisito quinquennale contrasta sia con i principi di eguaglianza formale e ragionevolezza di cui all’art. 3 c.1 della Costituzione, perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art.3 c.2 della Costituzione, perché tale richiesta contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica. Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che la legge regionale della Liguria L.R. 10/2004 richiede, per poter partecipare al bando, di avere, tra gli altri, il seguente requisito: “residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di
utenza a cui appartiene Il Comune che emana Il bando tenendo conto
della decorrenza della stessa nell’ambito del territorio regionale” si ravvisa la necessità che questo Consiglio Regionale provveda ad emendare la legge regionale nella parte già dichiarata illegittima, anche se con riferimento ad altra legge. Ciò al fine di evitare che la prossima uscita di bandi possa essere oggetto di richiesta di declaratoria di incostituzionalità, il cui esito pare scontato alla luce delle sentenze citate, ma che avrebbe comunque una ricaduta negativa sui destinatari del bando, provocando quantomeno ritardi e blocchi nelle assegnazioni. - Con la sentenza n.9/2021 la C. Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art.4 c.1 della legge regionale dell’Abruzzo n.39 /2019. Questa pronuncia fa un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto disposto con la sentenza n. 44/2020, in quanto non valuta l’incostituzionalità del requisito della ultraquinquennalità solo come requisito per la partecipazione al bando, ma anche come ipotetica condizione di punteggio, che deve invece essere assoggettata all’esame di congruenza rispetto agli altri criteri di punteggio individuati dalla norma nel complesso. Questo al fine di non consentire alla sola “anzianità” di residenza di assumere prevalenza sul fabbisogno abitativo. Si tratta quindi di evitare una “sopravvalutazione” della residenza che parrebbe sussistere nei confronti di tutti i concorrenti al bando non residenti nel comune che lo ha emanato ai quali vengono attribuiti ben 40 punti per una residenza di almeno 6 anni, punteggio che consente di superare di gran lunga altri punteggi dedicati ad invalidità, sfratti, etc… (DGR n. 613/2018).
- La sentenza della Corte Costituzionale n.9/2021, nel ricostruire i contenuti del ricorso riguardante la legge regionale Friuli Venezia Giulia 1/2016 ed il conseguente regolamento 66/2020 fa presente che “la norma impugnata ha previsto un duplice onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. Ciò nel senso che questi ultimi, diversamente dai cittadini italiani o europei, sono tenuti a produrre certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di origine, attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine ai fini della verifica della “non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi, ubicati all’interno del territorio nazionale o all’estero”.
Naturalmente questo obbligo precisa la Corte Costituzionale può essere mantenuto solo per chi ha mantenuto la sua residenza fiscale all’estero. A nostro parere pare tuttavia fantasioso pensare di trovarci di fronte ad evasori fiscali che nascondono i loro patrimoni in paradisi fiscali e che presentano domanda per l’assegnazione di un alloggio Erp. Per i cittadini italiani ed europei detta certificazione non è richiesta ed è ritenuta sufficiente l’autocertificazione. La sentenza ha aggiunto che, oltre che irragionevole, la previsione risulta altresì discriminatoria. Tale carattere dell’onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extra UE appare evidente. La DGR ligure n.613/2018 al punto 3.) prevede quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Si invitano pertanto il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio Regionale e i Presidenti dei gruppi consiliari a voler adeguare la normativa regionale al dettato delle sentenze rese dalla Corte Costituzionale sopra citate. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
SUNIA SICET
Franco Bravo Stefano Salvetti